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  #1 (permalink)  
Vecchio 28-03-2008, 16:14
Junior Member
 
Registrato dal: Sep 2006
Messaggi: 15
predefinito Tagliandi: non è obbligatoria la casa madre

In riferimento al titolo per dirvi che esiste la direttiva Monti, che pochi conoscono e che la casa madre ben si guarda dal dirlo.
In poche parole, cos'è ? Con la direttiva Monti si può acquistare l'auto dove si preferisce e far eseguire la necessaria manutenzione dove meglio si crede purché l'officina scelta risponda a precisi requisiti, disponga delle informazioni della casa ed utilizzi ricambi originali o di qualità corrispondente, senza che possa essere negata, al cliente, l’applicazione della Garanzia del Costruttore in caso di necessità.

Parliamo di : Manutenzione dell'auto nuova in garanzia la direttiva monti - regolamento europeo 1400.

Prima della entrata in vigore del Regolamento 1400 (Direttiva Monti), il Consumatore doveva sottostare a precisi vincoli per la manutenzione ordinaria, con costi fissati dalla Casa; se anche un semplice tagliando veniva effettuato al di fuori della rete di Officine autorizzate, la Casa e per essa le Officine autorizzate, avrebbero negato l’applicazione della garanzia per qualsiasi pezzo.
Questa "tradizione", a tutto vantaggio delle Case e delle Officine da esse stesse autorizzate, è stata giudicata dalla Comunità Europea in contrasto con la libera concorrenza, ed è stato, quindi, introdotto il Regolamento 1400.
Le innovazioni del Regolamento 1400 e del D.Lgs. 24 hanno, come finalità primaria, la tutela del Consumatore nei riguardi del godimento della Garanzia di buon funzionamento rilasciata dalla Casa costruttrice del Veicolo.
Oggi il Consumatore può scegliere la soluzione più conveniente per lui, beneficiando della concorrenza tra le Officine delle reti ufficiali delle Case e quelle indipendenti, purché qualificate.
Questo articolo vi indica i nuovi diritti e come fare per trarne il dovuto vantaggio.
La Direttiva stabilisce, sostanzialmente, che le limitazioni imposte dai Costruttori nel subordinare l’applicazione della garanzia sul “Nuovo” sono illegali.

In dettaglio:

Il diritto dell’Officina Generica ad acquisire “Parti di ricambio del Costruttore auto” presso la rete del Costruttore
Il diritto dell’Officina di usare “Parti Ricambio Originali”, fornite cioè dal costruttore delle parti stesse su specifiche della Casa automobilistica
Il diritto dell’Officina di utilizzare “Parti di qualità corrispondente (conformi)”, fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali ed al livello di qualità prescritto dalla Casa Automobilistica
Il diritto delle Officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali indipendenti e competitivi
Il diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia, presso Officine di sua scelta, purché qualificate
Il diritto del Venditore e/o del Consumatore dell’auto di effettuare interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso Officine di sua fiducia.E’ chiaro che un officina, non appartenente alla rete di assistenza del costruttore, non può fornireparti e mano d’opera gratuitamente, mentre il Consumatore deve operare nel quadro del D.Lgs.24 e può esercitare, in alcuni casi, il diritto di regresso verso il Venditore;tuttavia la casa non può più far decadere la garanzia sul veicolo a causa di singoli interventi su parti difettose effettuate da Officine non autorizzate, che rimangono responsabili verso il Consumatore delle parti fornite secondo i termini del D.Lgs.24.
Il diritto delle Officine di accedere alle informazioni tecniche relative a manutenzione, riparazione e servizio (es. istruzioni di smontaggio, strumentazione specifica,formazione tecnica etc) rilasciate dalla Casa
Automobilistica, alle stesse condizioni praticate alle Officine “autorizzate”.
La effettuazione di operazioni relative a richiami formali del Costruttore deve essere svolta nell’ambito della rete di officine Autorizzate.
Quindi il Consumatore può scegliere liberamente il Venditore più conveniente, senza doversi preoccupare della Garanzia di Buon Funzionamento che il Costruttore DEVE riconoscere, indipendentemente dal venditore.
Il Consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria e per la installazione di equipaggiamenti after market, senza che il Costruttore possa far decadere la Garanzia.

CMQ, DIGITATE DIRETTIVA MONTI E AVRETE PANE PER I VS DENTI.

A PRESTO MANDRIA
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  #2 (permalink)  
Vecchio 28-03-2008, 17:18
Junior Member
 
Registrato dal: Sep 2007
Messaggi: 8
predefinito

attenzione gli equipaggi aftermarket (specialmente quelli elettronici)devono essere ufficiali o autorizzati dalla casa madre, in caso contrario ne risponde di eventuali danni al veicolo l'installatore di tali accessori.inoltre molte officine generiche rilasciano ricevute non conformi alla legge(unica prova per dimostrare i lavori e controlli eseguiti)e quindi impugnabili da parte del costruttore in caso di gravi anomalie.
ciao a tutti e fidatevi di piu' della rete ufficiale
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