09.04.2009 IL SOLE 24 ORE
Acquisto veicoli a minore impatti ambientale (articolo 1, comma 3). Contributo aggiuntivo di 1.500 euro - rispetto a quelli concessi dall'articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 (1.500 euro per l'acquisto di autovetture e di autocarri nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con metano o Gpl, o ad alimentazione elettrica o a idrogeno. Il contributo è incrementato di 500 euro nel caso in cui questi veicoli abbiano emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è concesso per gli acquisti effettuati nel periodo 3 ottobre 2006-31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010) - per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l'autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura non superiore a 120 grammi per chilometro nell'alimentazione considerata. Il bonus, sommato a quelli di 2mila euro concessi dal comma 228, è cumulabile il bonus rottamazione previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto incentivi, a patto che l'acquisto dell'autovettura a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un'autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo euro 0, euro 1 o euro 2 (immatricolati entro il 31 dicembre 1999).
Le disponibilità finanziarie e le entrate. Testo integrale Legge Finanziaria 2007 pubblicata in G.U. n. 299 del 27/12/2006
art 1 comma 1-403.
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
228. Per l’acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro B042050510 00silvi9737587
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