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  #1 (permalink)  
Vecchio 25-11-2011, 12:46
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predefinito Aiuto, un trapasso anomalo

Ciao colleghi, vi spiego questa storia in tutti i suoi passaggi e avrei bisogno di aiuto per sistemare questa storia; nel 2007 ho comprato la mia prima Sorento da un concessionario (che ora è chiuso per cambio gestione) quando l'ho ritirata mi hanno consegnato la fotocopia del libretto di circolazione e dopo ben 40 giorni mi è arrivato il foglio complementare che io ho inserito nella busta con gli altri documenti, ho venduto la Sorento per comprarne un'altra ma qui inizia una storia infinita; nel foglio complementare ce una dicitura con scritto: l'autovettura ha un fermo amministrativo di 210 euro risalente all'anno 2005, io l'autovettura l'ho comprata nel 2007 quindi è un errore del vecchio proprietario, magari un bollo non pagato boooo, comunque vado all'aci con il compratore e li firmo sul foglio complementare per la vendita ovviamente il compratore fa la sua firma, sbrigate le pratiche il giorno dopo mi telefona il compratore dicendomi che ha bloccato il trapasso per questa anomalia ( scritta sul foglio complementare) ovviamente io non ne sapevo nulla ne ero all'oscuro quindi ho tel all'aci e loro mi hanno risposto che non solo non potevo comprare l'auto ma neppure circolare visto il fermo amministrativo, ora io mi scaldo e comincio ad inveire sul sig. dell'aci visto che il trapasso è stato fatto sempre tramite loro ma lui mi spiega che firmando ho accettato anche la cifra da saldare, fatto sta che ora la mia vecchia Sorento è a Milano a casa del compratore e io mi ritrovo solo la coppia rilasciata dall'aci per l'avvenuta vendita, che posso fare ora? come posso togliermi da questi casini? io l'auto gliela ho regalata a quel ragazzo visto che era conciata male mentre io ora ne ho comprata un'altra.....
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  #2 (permalink)  
Vecchio 25-11-2011, 13:40
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beh Giupy, c'è poco da fare.
Da quello che ho capito la macchina è ancora sotto fermo.
Quindi devi risolvere questo. E per risolvere intendo pagare la sanzione.
la macchina è intestata a te quindi il debito è tuo.
Se lo hai contratto quando hai acquistato la macchina la colpa è comunque tua che non ti sei accertato se il veicolo fosse esente da sanzioni.
Un po' come quando compri una casa e ti accerti che sia libera da ipoteche.
Ciao.
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  #3 (permalink)  
Vecchio 25-11-2011, 14:18
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quoto Mercury, non credo ci sia altra soluzione....
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  #4 (permalink)  
Vecchio 25-11-2011, 22:03
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Quote:
Originariamente inviata da brichet60 Visualizza il messaggio
quoto Mercury, non credo ci sia altra soluzione....
Io invece credo che il PRA non avrebbe dovuto consentire la vendita del veicolo (passaggio di proprietà) senza che il precedente proprietario ne eliminasse il vincolo del fermo amministrativo.
Si chiama appunto fermo amministrativo perchè non vieta materialmente l'uso del veicolo ma impedisce qualsiasi operazione amministrativa sui documenti del veicolo.
Credo anche che la concessionaria è stata scorretta due volte: la prima perchè probabilmente in combutta con qualche agenzia di pratiche aumobilistiche o peggio con qualche funzionario del pra è riuscita a "vendere" il veicolo nonostante la trascrizione del fermo, la seconda perchè non ha informato l'acquirente.
Orbene, hai tre strade: la prima, se sei in possesso della copia dell'avvenuta vendita al nuovo compratore, sei a posto, atteso che seppur ancora intestata a te, il responsabile della circolazione del veicolo è quello risultante sul certificato di proprietà (effettivo possessore). La seconda parlare con un avvocato per denunciare il PRA (funzionario) che ha consentito il passaggio di proprietà quando l'hai acquistata, seppur l'auto era bloccata amministrativamente. La terza, paga il debito relativo alla trascrizione del fermo amministrativo consentendo al nuovo acquirente di intestarsi il veicolo.
Mike

Ultima modifica di mike59; 25-11-2011 a 22:08
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  #5 (permalink)  
Vecchio 25-11-2011, 22:16
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Quoto cio' che dice Mike, del resto ragazzi io ho ricevuto il foglio complementare dopo 40 giorni quindi come facevo a bloccare il trapasso? ma quello che mi chiedo è; la fotocopia del foglio complementare con le firme dell'avvenuta vendita varra pure qualcosa o no? non sono le 210 euro che mi fanno fallire ma lo sbattimento, io sono di Como quindi dovrei andare all'esatri di Milano per pagare un debito che non è mio e manco so se me lo fanno pagare visto che è il vecchio proprietario è l'intestatario del debito poi dovrei tornare a Milano per rifare il foglio complementare nuovo pre di piu a dicembre scade il bollo quindi dovrei pagare anche quello perchè di sicuro queste pratiche vanno a rilento..
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  #6 (permalink)  
Vecchio 27-11-2011, 13:48
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Originariamente inviata da mike59 Visualizza il messaggio
...
Si chiama appunto fermo amministrativo perchè non vieta materialmente l'uso del veicolo ma impedisce qualsiasi operazione amministrativa sui documenti del veicolo.
copio e incollo qui l'ennesima presa per i fondelli che riguarda questo provvedimento:

"La circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto dall'art.214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 714 ad euro 2.859 (dal 1/1/09) nonche’ con la confisca del mezzo. La Cassazione ha tuttavia affermato che la circolazione con mezzo sottoposto a fermo non costituisce reato (sentenza 44498/2009)"

Ho sottolineato queste due apparenti incongruenze. Da una parte ti dice che se ti beccano paghi un miliardo, dall'altra ti dice che tuttavia non costituisce reato (forse non ti mettono in galera ma di sicuro ti arriva una legnata di multa). Fate voi.
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  #7 (permalink)  
Vecchio 27-11-2011, 21:48
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Secondo me ti conviene andare ad un altro aci e sentire se ti danno spiegazioni valide o ad un'agenzia seria ed organizzata..... un avvocato e' l'ultima spiaggia...visto gli onorari che chiedono . Auguri .
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  #8 (permalink)  
Vecchio 28-11-2011, 08:11
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comunque parliamo di Certificato di Proprietà, non più di foglio complementare, non esiste più da svariati anni......
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  #9 (permalink)  
Vecchio 28-11-2011, 15:40
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Originariamente inviata da Mercury Visualizza il messaggio
copio e incollo qui l'ennesima presa per i fondelli che riguarda questo provvedimento:

"La circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto dall'art.214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 714 ad euro 2.859 (dal 1/1/09) nonche’ con la confisca del mezzo. La Cassazione ha tuttavia affermato che la circolazione con mezzo sottoposto a fermo non costituisce reato (sentenza 44498/2009)"

Ho sottolineato queste due apparenti incongruenze. Da una parte ti dice che se ti beccano paghi un miliardo, dall'altra ti dice che tuttavia non costituisce reato (forse non ti mettono in galera ma di sicuro ti arriva una legnata di multa). Fate voi.
Mercury, con tutto il rispetto quanto hai riportato non c'entra nulla con il fermo amministrativo applicato d'ufficio nel caso per esempio non venga pagata una cartella esattoriale o il bollo auto.
Infatti il comma 8 dell'art 214 si riferisce solo ed esclusivamente al fermo amministrativo operato dalle forze dell'ordine a seguito di accertata violazione al codice della strada che prevede appunto il FERMO.

Per maggior chiariezza, di seguito riporto l'art.214 completo:

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario nominato custode o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 731,00 a euro 2.928,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2 quater , e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

1 bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

1 ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 731,00 a euro 2.928,00. E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo.


Come vedi si tratta di fermo che viene operato dalle forze dell'ordine in seguito ad accertamento di una violazione amministrativa alle norme del Codice della strada che prevede come sanzione accessoriia il fermo per un determinato periodo di tempo.
Mike

Ultima modifica di mike59; 28-11-2011 a 15:49
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  #10 (permalink)  
Vecchio 28-11-2011, 16:00
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Registrato dal: Jun 2011
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A conferma di quanto sopra, e quindi a sostegno del fatto che il veicolo al quale è stato applicato un fermo amministrativo d'ufficio può circolare, è il fatto che non solo non viene ritirato il libretto di circolazione da nessuno e di conseguenza non viene redatto un verbale di deposito e custodia, ma il più delle volte uno non viene neanche a conoscenza di tale iscrizione al PRA e ci si accorge solo al momento della vendita del veicolo che è stato applicato il fermo.
Per cui ribadisco la mia ipotesi che la concessionaria ha avuto la complicità di qualcuno per trascrivere l'atto di vendita sul libretto a nome di Giupy. Diversamente il passaggio non si poteva fare perchè il vecchio proprietario avrebbe prima dovuto "saldare" il suo debito con l'erario.
Mike

Ultima modifica di mike59; 28-11-2011 a 16:04
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