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Io penso che i 150 Km orari in autostrada siano giusti, anzi l'avrei differenziato con la cilindrata, o KW perche' penso che una panda o smart sia più pericolosa di un suv o una berlina "ho letto i messaggi lasciati sù internet e come il solito parlano di noi suvisti come dei kamikazen . ciaooooooooooooooooooooooooooooo
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mmm...... sinceramente non mi sono ancora informato su questa cosa...
dubito però sia fattibile differenziare la velocità in base alla tipologia di vetture.. inoltre, attenzione, perchè un "suv" alto da terra ma soprattutto PESANTE, quando è lanciato a 150 km ora.... non ha gli stessi spazi di arresto di una normalissima altra vettura... immagina una Sorento, con il pieno di carburante, 4 persone a bordo con i bagagli lanciata a 150 all'ora... ci vogliamo mettere anche un fondo stradale non propriamente perfetto ed asciutto? ecco..
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Già mi immagino cosa succederà... |
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Aggiungo che già il codice vigente consente il limite di 150 kmh:
Nuovo codice della strada [Approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, G.U. 18.05.1992, n. 114, S.O. n. 74] Titolo 5 - Norme di comportamento Articolo 142 - Limiti di velocità -------------------------------------------------------------------------------- Condotta dei veicoli - Velocita' - Limiti di velocità -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (3) 2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. 3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate: a) ciclomotori: 45 km/h; b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. 4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11. 5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141. 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. (7) 6 bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. (8) 7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00. (5) 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. (6) 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida é annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice . (2) 9 bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (8) 10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00. (4) 11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9 bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2 bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6 bis del citato articolo 179. (9) 12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9 bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (10) ----- (1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 70, D.Lgs. 10.10.1993, n. 360. (2) Il presente comma prima modificato dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305), dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302) è stato poi, così sostituito dall'art. 3 D.L. 03.08.2007, n. 117, come modificato dall'allegato alla L. 02.10.2007, n. 160. Si riporta di seguito il testo previgente: "9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.". (3) Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 9, D.Lgs. 15.01.2002, n. 9 con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali." (4) La misura dell'importo della sanzione contenuta nel presente comma, prima aumentata dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305) è stata, da ultimo, così aumentata, dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302). Si riporta di seguito il testo previgente: "10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20,77 a euro 85,26.". (5) La misura dell'importo della sanzione contenuta nel presente comma, prima aumentata dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305) è stata, da ultimo, così aumentata, dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302). Si riporta di seguito il testo previgente: "7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19.". (6) La misura dell'importo della sanzione contenuta nel presente comma, prima aumentata dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305) è stata, da ultimo, così aumentata, dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302). Si riporta di seguito il testo previgente: "8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76.". (7) Le parole "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, " sono state aggiunte dall'art. 3 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180). (8) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180). (9) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.". (10) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.". |
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Se non ho capito male tra l'altro i 150 sarebbero consentiti solo nei tratti sorvegliati dal "tutor" e non indistintamente lungo tutta la rete autostradale. Cmq anch'io sto con Sgarbello. Va be' i 150 ma per noi secondo me già i 130 andavano bene. Tanto ragazzi non vi preoccupate che prima o poi qualcosa con coinvolto un suv arriva e allora sai che bello....
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provate ad andare a 130 all'ora sulle autostrade americane......!!
poi vedi che MAZZATE che ti danno i "policeman".... te le ricordi per un bel pezzo..!! altro che meno 5 punti alla patente.. però non mi ricordo chi guidava... o 78 euro di multa e amici come prima... non conosco i dati, ma credo che ci siano almeno 5 MILA morti all'anno per incidenti stradali.. CINQUE MILA (uno ogni due ore?) sicuramente causati dalle più svariate situazioni, ma minchia la cosa è drammatica! sai com'è.... si pensa sempre che certe cose possano capitare solo agli altri (e qui mi sto toccando con tutte e due le mani...) in giro ci sono troppi pirla... per dirla in modo diretto! non sono "vecchio" e mi piace correre (sono anche un motociclista) ma piace anche la vita. quindi che vogliamo fà? anche se è tutto fiato sprecato, perchè tanto c'è sempre l'amico vigile o il cuGGGino carabiniere che in una maniera o nell'altra..... ebbene si, oggi sono incazzato (sarà la dieta?) ![]() ![]()
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Per come la vedo io, la sicurezza non è garantita tanto da un limite di velocità quanto dal buonsenso di chi guida. Io guido da 25 anni auto e moto, macino 35/40 mila Km/anno e (toccando ...
) NON ho MAI fatto incidenti...Voglio dire, per i 150 km/h, TU lo sai se la tua macchina a 150/h è sicura o meno, o se le condizioni di visibilità, traffico, fondo ecc. ecc. ti permettono di andare a quella velocità ... E tutta questione di educazione stradale e comportamenti corretti. La Germania per esempio è uno dei Paesi Europei col MINORE tasso di mortalità stradale eppure in tantissimi tratti dell'autostrada tedesca NON c'è alcun limite di velocità. Come si spiega ? Ciaooooooooooooooooooo |
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vero, ma IN ITALIA non è possibile lasciare in mano al "buon senso" la vita delle persone...
necessitano delle regole ma soprattutto qualcuno che le faccia rispettare. e cunque non credere che in germania sia tutto rosa e fiori... leggi qui... pare che ci siano circa 180 morti all'anno in meno... (cosa sono su oltre 5mila?) L'Italia degli incidenti stradali è la peggiore d'Europa anche se oltre il 75% degli incidenti mortali si verifica fuori dall'autostrada... eeehh?? |
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